Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 23/12/1996 n. 662

114. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento dei crediti liquidati di cui al comma 113.

115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986 n. 61, come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 9, le parole: "della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale," sono soppresse.

116. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro dislocazione nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi internazionali preposti o dal Governo.

117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione.

118. Le autorità cui é consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri;

c) Sottosegretari di Stato.

119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico- economica predisposta dal Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a società private.

120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 é affidata, anche mediante mandato, a società specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a società private.

121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 118, cui é consentito l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal comma 122.

122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

123. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si applicano, altresì, al parco auto in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della pro- tezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni medesime.

124. Per l'esercizio finanziario 1997 é fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, nonché agli enti non territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.

125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980 n. 70, dopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino alla quinta"; ed é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni".

126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 10 luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995.

127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione é concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

128. Le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul la- voro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle disponibilità di cui al comma 129.

129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 128 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.

130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e d'intesa con questo.

131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM é trasferita al Ministero del tesoro. Conseguentemente, il rappresentante dell'EFIM decade dal consiglio di amministrazione della RIBS Spa.

132. L'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite. 132-bis. L'I.S.A. S.p.A., con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali. 132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-bis, l'I.S.A. S.p.A. si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.

133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da 134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a

2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.660 miliardi per il 1998.

134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione;

b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995 n. 549: 1,1 per cento;

c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.

135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983 n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995 n. 550 (legge finanziaria 1996), é ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995 n. 550 (legge finanziaria 1996), é ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984 n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

 

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